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Cassazione 11.07.2012 n.27625
Se i rumori e gli schiamazzi (presi in considerazione dall'art. 659 del codice penale denominato "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone") sono percepiti solo da uno dei vicini (in particolare da uno solo degli appartamenti posti in un condominio) e non da una moltitudine indeterminata di persone sussiste il reato di "disturbo della quiete pubblica"?
DIRITTO E DIRITTO PENALE 11 SETTEMBRE 2012
Il codice penale con l'art. 659 rubricato con il titolo di "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" (volgarmente denominato anche disturbo della quiete pubblica") sanziona "Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità".
Dal testo della norma si comprende che gli schiamazzi o, in generale, il "disturbo" deve essere diretto verso una moltitudine indistinta di persone, in questo senso viene interpretata la locuzione "disturba le occupazioni o il riposo delle persone".
Se, al contrario, il disturbo è diretto verso un "gruppo di ascolto" molto limitato, come, ad esempio, quando il rumore molesto è percepito da solo uno degli appartamenti posti in un condominio, è sempre possibile applicare la medesima norma e, di conseguenza, sanzionare il molestatore?
La risposta è negativa perchè per far sussistere il reato previsto dall'art. 659 c.p. il rumore deve essere percepito da un numero indeterminato di persone, irrilevante è il fatto che, eventualmente, solo una o qualcuna di queste se ne lamenti. Quindi, si può dire che uno degli elementi costitutivi del reato non è solo il disturbo, ma è necessario un disturbo qualificato dall'essere diretto verso una moltitudine indistinta di persone.
Cassazione, pen. sez. I, dell'11 luglio 2012 n. 27625
Il reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone non sussiste se le condotte poste in essere non hanno una idoneità offensiva tale da mettere in pericolo la tranquillità di un numero indeterminato di persone. Con specifico riferimento ai fatti commessi in ambito condominiale, Sez. I, n. 1406 del 12/12/1997, dep. 05/02/1998, Costantini, Rv. 209694, ha chiarito che "in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionabile la condotta che li produce, debbono incidere sulla tranquillità pubblica - essendo l'interesse specificamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l'aspetto della pubblica quiete, la quale implica, di per sè, l'assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati - di guisa che gli stessi debbono avere tale potenzialità diffusa che revento di disturbo abbia la potenzialità di essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se, poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano lamentare.
Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti: infatti, in tale ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, sicchè un fatto del genere può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile".
Può capitare a tutti, specialmente ai cacciatori che hanno spesso uno o più cani in giardino, di finire per essere accusati dai vicini di disturbo della quiete pubblica, per il continuo abbaiare dei propri ausiliari. La signora A.G. Ha 5 cani che abbaiano ogni volta che qualcuno passa per strada e si è rivolta a noi per un consiglio legale: "vorrei sapere - ci chiede - se realmente posso incorrere in qualche provvedimento anche abitando in un piccolo paese di campagna dove tutti hanno animali da cortile" e dove quindi i rumori della campagna sono cosa solitamente tollerati.
Risponde l'avvocato Luca Cecinati: "i timori della signora sono fondati. Va infatti rilevato che nella sentenza, n. 715/2010, la Corte di Cassazione ha ricordato che il proprietario di un cane deve evitare che sia arrecato disturbo ai vicini di casa. Diversamente risponderà del reato previsto e punito dall'art. 659 c.p. "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone". Si tratta, spiega la Corte di una contravvenzione in cui "l'elemento psicologico dell'illecito è costituito dalla mera volontarietà della condotta". Questa volontarietà peraltro si può desumere da oggettive circostanze di fatto "senza che risulti necessaria l'intenzione dell'agente di disturbare la quiete pubblica". Il reato sussiste quando il fatto di per sè risulta idoneo ad "arrecare fastidio a un numero indeterminato di persone" anche a prescindere da fatto che sia provato l'effettivo disturbo arrecato, e il loro abbaiare supera la normale tollerabilità.
Sul criterio della normale tollerabilità : "il criterio va riferito alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente ove i rumori fastidiosi vengono percepiti, mentre e' irrilevante la eventuale assuefazione di altre persone che abbiano giudicato non molesti i rumori". Pertanto il Giudice potrebbe valutare patogeno l'abbaiare del cane, quando ne possa derivare stress.
In un' altra sentenza della Cassazione, n. 715 del 14 gennaio 2011, I sez. Penale, si puntualizza quanto segue: "La responsabilità dei proprietari di cani che, abbaiando, disturbano il riposo notturno del vicinato sono suscettibili di contravvenzione per disturbo della quiete pubblica". Anche in tal caso si arriva a una condanna per il reato di cui all'art. 659 cod. pen. (Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone). Pertanto non si può escludere che qualche vicino della sig.ra possa decidere di ntraprendere un'azione legale nei suoi confronti.
L'unica soluzione, conclude l'Avvocato Cecinati, è adottare le misure (corsi di addestramenti anti-abbaio) o altri strumenti educativi ritenuti opportuni per una pacifica convivenza e poi naturalmente cercare con il buon senso di fare " ragionare" i vicini...."
L'art 659 c.p. recita al 1° comma che: "chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro". Segue il 2° comma che: "applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità". Tale tipo di reato si colloca tra quelli di pericolo per la caratteristica del bene da tutelare costituito dalla quiete pubblica e della tranquillità privata con particolare riguardo al riposo delle persone e al tranquillo svolgimento delle loro occupazioni Elementi costitutivi del reato sono riassumibili nella condotta, di tipo commissivo od omissivo, idonea a determinare il disturbo delle occupazioni o del riposo e il dolo o colpa (elemento soggettivo).
Ai fini della punibilità del soggetto agente è necessario che la stessa sia astrattamente idonea ad arrecare un disturbo diffuso e generalizzato delle occupazioni e/o del riposo di una multitudine di persone, quantunque sia anche una sola persona a lamentarsene.
La vicenda vedeva coinvolta una coppia di coniugi che in seguito alla condanna del Tribunale di Salerno, per schiamazzi e rumori provocati dal suono del pianoforte e dell'abbaiare del loro cane che ne disturbavano l'occupazione e il riposo di un vicino nelle ore pomeridiane proponevano ricorso per Cassazione.
Con la sentenza n. 44916 del 7 novembre 2013, i Giudici di Piazza Cavour hanno statuito che risponde del reato di cui all'art. 659 c.p. chi non impedisce il molesto abbaiare del proprio cane anche se custodito nella sua proprietà e ciò se l'accaduto viene confermato dall'intero condominio.
Una sentenza quest' ultima che ha segna la prevalenza su quelle dettate a difesa del diritto esistenziale dell'animale di abbaiare.
La convivenza degli uomini con l'animale ha origini antiche. Un legame che è riconosciuto dagli uomini come tra i più autentici. Per questo sono aumentati le leggi a salvaguardia e le campagne di sensibilizzazione per proteggere queste creature.
Dalla sentenza della Sezione Prima penale, della Cassazione del 2004, n. 36241, si evince che: "Non ha importanza se a lamentarsi per i latrati dei cani e' un solo vicino. A fare scattare la responsabilità del proprietario dell'animale, infatti, non è "l'effettivo raggiungimento di plurime persone", ma la "potenzialità diffusiva" dell'abbaiare dell'animale, che deve essere oggettivamente idonea a disturbare le occupazioni o il riposo".
La Cassazione, condannava il proprietario, per disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone per "non aver impedito il latrato dei propri cani che, di giorno e di notte, in aperta campagna rendevano impossibile il riposo e la quiete delle persone".
Di contrario, avviso è stata la sentenza del Giudice di Pace di Rovereto, del 11.8.2006, che ha stabilito, che abbaiare è un "diritto esistenziale" dei cani, e di conseguenza che il collarino anti-abbaio che il proprietario aveva messo al proprio cane per non farlo abbaiare era invece uno strumento lesivo dei diritti dell'animale.
In un'altra sentenza, n. 715/2010, la Corte di Cassazione ha ricordato che il proprietario di un cane deve evitare che sia arrecato disturbo ai vicini di casa. Diversamente risponderà del reato previsto e punito dall'art. 659 c.p. "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone".
Si tratta, spiega la Corte di una contravvenzione in cui "l'elemento psicologico dell'illecito è costituito dalla mera volontarietà della condotta". Questa volontarietà peraltro si può desumere da oggettive circostanze di fatto "senza che risulti necessaria l'intenzione dell'agente di disturbare la quiete pubblica".
Il reato sussiste quando il fatto di per sè risulta idoneo ad "arrecare fastidio a un numero indeterminato di persone" anche a prescindere da fatto che sia provato l'effettivo disturbo arrecato, e il loro abbaiare supera la normale tollerabilità.
Sul criterio della normale tollerabilità: "il criterio va riferito alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente ove i rumori fastidiosi vengono percepiti, mentre e' irrilevante la eventuale assuefazione di altre persone che abbiano giudicato non molesti i rumori".
Pertanto il Giudice potrebbe valutare patogeno l'abbaiare del cane, quando ne possa derivare stress.
In un'altra sentenza della Cassazione, n. 715 del 14 gennaio 2011, I sez. Penale, si puntualizza quanto segue: "La responsabilità dei proprietari di cani che, abbaiando, disturbano il riposo notturno del vicinato sono suscettibili di contravvenzione per disturbo della quiete pubblica".
Anche in tal caso si arriva a una condanna per il reato di cui all'art. 659 cod. pen. (Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone), prevedendo la sanzione dell'arresto e al risarcimento del danno per il mancato riposo delle persone che li circondano.
Per quanto riguarda i requisiti del reato la prima Sezione Penale precisava anche: "per la sussistenza dell'elemento psicologico della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., attesa la natura del reato, è sufficiente la volontarietà della condotta desunta dalle obbiettive circostanze di fatto, non occorrendo, altresì l'intenzione dell'agente di arrecare disturbo alla quiete pubblica (Cass., Sez. 1^, 26/10/1995, n. 11868) mentre elemento essenziale della fattispecie di reato in esame è l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l'effettivo disturbo alle stesse (Cass., Sez. 1^, 13/12/2007, n. 246) di guisa che rispondono del reato di cui all'art. 659 comma 1 c.p. gli imputati per non aver impedito, nonostante le reiterate proteste delle pp.ll., il molesto abbaiare, anche in ore notturne, dei due cani di loro proprietà, custoditi nel cortile della loro abitazione (per una fattispecie simile: Cass., Sez. 1^, 19/04/2001)".
Di recente, la Corte di Cassazione, Sez. I Pen., con la sentenza del 9 febbraio 2011 n. 4706, ha infine, condannato a due mesi di carcere i proprietari dei cani, a prescindere di quale fosse l' animale a dare il via al "coro" cominciando a strepitare e suscitando l'emulazione degli altri (nella specie una decina di cani).
La ratio risiede nel punire la condotta dei proprietari dei cani, quattro siciliani di Nicosia colpevoli, di non aver impedito le molestie derivanti dell'abbaiare del loro cani, nonostante le proteste dei vicini, per di più in ora notturna.
Pertanto per un futuro migliore è opportuno che gli uomini che amano gli amici a quattro zampe riescano a farli accettare da chi non li ama, adottando le misure ( corsi di addestramenti anti-abbaio) o altri strumenti educativi ritenuti opportuni per una pacifica convivenza.
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